È sempre conveniente, ma ci sono alcune restrizioni di cui tener conto. Stiamo parlando del Bonus giovani prima casa, la misura introdotta nel 2022 con il Decreto Sostegni – bis per favorire l’acquisto di un immobile.
La nuova Legge di Stabilità (Legge 30 dicembre 2023) ha introdotto una serie di modifiche sostanziali: cosa cambia, dunque, a partire da quest’anno?
Vengono a cadere alcuni benefici. Gli under 36 che si avvalgono del Bonus giovani prima casa non possono più usufruire delle esenzioni da:
- dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
- del credito di imposta IVA per gli acquisti di immobili di recente costruzione;
- dall’imposta sostitutiva sui mutui per l’acquisto della prima casa.
Tutto questo, naturalmente, significa maggiori costi. Ecco come sono ripartiti:
- per l’imposta di registro si paga da un minimo di 1.000 euro fino al 2% del valore catastale dell’immobile;
- l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale sono entrambe di 50 euro;
- l’imposta sostitutiva è pari allo 0,25% del valore del mutuo;
- il registro del contratto preliminare costa 200 euro (più 16 euro per ogni pagina del contratto);
- il costo IVA è del 4% se l’immobile è di recente costruzione (meno di 5 anni).
Nulla cambia, invece, per quanto riguardo il sostegno al pagamento del mutuo. La Legge di Bilancio prevede la proroga per un anno del Fondo Garanzia Prima Casa a copertura dell’80% sui mutui contatti dagli under 36 per l’acquisto della prima casa.
Bonus giovani prima casa: i requisiti per ottenerlo.
La legge fissa i seguenti requisiti che danno diritto al Bonus:
- Il richiedente presenta un ISEE non superiore a 40mila euro all’anno;
- Il richiedente deve accendere un mutuo che superi l’80% del prezzo dell’immobile, compresi gli oneri accessori.
Per finire, per accedere al Bonus giovani prima casa occorre acquistare solo ed esclusivamente le tipologie di immobili inserire in queste categorie catastali:
- A/2 (abitazioni di tipo civile);
- A/3 (abitazioni di tipo economico);
- A/4 (abitazioni di tipo popolare);
- A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare);
- A/6 (abitazione di tipo rurale);
- A/7 (abitazioni in villini);
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
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