Segnalazione certificata di agibilità: cos’è e a cosa serve

La segnalazione certificata di agibilità (SCA) è uno degli adempimenti amministrativi più importanti nel campo immobiliare e necessari per affrontare la compravendita immobiliare in maniera serena.

Dal punto di vista normativo, il DPR 380/01 ha rivisto il procedimento di abitabilità e agibilità unendoli nella nuova procedura di rilascio del certificato di agibilità. Il D.Lgs 222/2016, “SCIA 2” ha decretato la nuova segnalazione certificata di agibilità, da depositare previa asseverazione di professionista abilitato. Nella nuova procedura è stato eliminato il silenzio assenso e trasferito la responsabilità al professionista asseverante, il quale dovrà presentare apposita SCA che attesta la presenza dei requisiti e delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico di un immobile e di tutti i suoi impianti.

Essa dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

  • attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di agibilità
  • certificato di collaudo statico
  • dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche
  • gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale
  • dichiarazione che attesta la conformità degli impianti redatta dall’impresa installatrice

La SCA deve essere presentata entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori (art. 24, comma 2). La consegna si effettua presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune o presso l’ufficio tecnico comunale competente ed è necessaria per le seguenti attività:

  1. Nuove costruzioni
  2. Ricostruzioni o sopra-elevazioni
  3. interventi su edifici esistenti che incidono su condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico
  4. In caso di immobili legittimamente realizzati privi di agibilità

La normativa individua anche quali sono i soggetti interessati a presentarla. In particolare, colui che è titolare del permesso di costruire, colui che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività e i loro successori (o aventi causa).

La mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità, entro i termini previsti, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.

Risulta fondamentale quindi che tutte le parti coinvolte facciano le opportune verifiche sull’immobile oggetto della compravendita prima di intraprendere azioni sul mercato. La compravendita immobiliare condotta senza aver effettuato adeguate indagini di verifica espone le parti acquirenti e venditrici a possibili rischi: dalla richiesta di risarcimento danni, alla risoluzione contrattuale e addirittura la nullità.

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Segnalazione certificata di agibilità: cos'è e a cosa serve

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