Tipi di contratto di affitto: 4+4 e canone concordato messi a confronto

Affittare un immobile è un passo importante e per questo è necessario conoscere quali sono le possibili tipologie di contratto di locazione e quali sono gli obblighi da rispettare a seguito del contratto scelto.

In questo articolo analizziamo le differenze tra il contratto di affitto a canone libero (4+4) e a canone concordato. Quale scegliere? Scopriamolo insieme.

Tipi di contratto di affitto a confronto

Nel contratto di affitto a canone libero l’importo della locazione e le clausole contrattuali sono stabiliti liberamente tra le parti. Si tratta senz’altro del contratto di tipo abitativo utilizzato più di frequente. Il quale regolamenta in modo ordinario la concessione di un immobile a fronte di un versamento mensile di un canone d’affitto.

Il contratto ordinario a canone libero prevede una durata minima di 4 anni, con la possibilità di rinnovo automatico per altri 4. Come funziona? Al termine dei 4 anni il contratto si rinnova automaticamente salvo l’invio di una lettera di recesso da parte del locatore almeno sei mesi prima della scadenza. Il locatario, invece, ha la possibilità di recedere dal contratto, inviando la disdetta almeno 3/6 mesi prima del termine stesso (in base agli accordi presi).

La differenza tra canone libero e concordato consiste nella diversa modalità in cui si definisce l’importo del canone di locazione. Nel secondo caso non si stabilisce liberamente, ma è valutato in virtù di specifiche tabelle di riferimento frutto di accordi comunali o tra associazioni di categoria territoriali. I parametri inseriti in queste tabelle sono stati valutati sulla base di alcune qualità e caratteristiche dell’immobile, ad esempio la zona dell’ubicazione, i mq, le rifiniture e così via.

Il contratto di affitto a canone concordato ha una durata minima di 3 anni. Dopodiché se nessuna delle parti intende recedere inviando un’apposita comunicazione, il contratto si considera rinnovato per altri due anni alle stesse condizioni. Se l’intenzione è invece quella di disdire, allora occorre comunicarlo tramite lettera raccomandata 6 mesi prima della scadenza del contratto.

L’importo del canone di solito, per questi tipi di contratto di affitto, è calmierato. Un elemento a favore per gli inquilini, ma anche per gli stessi proprietari, poiché permette loro di beneficiare di alcuni incentivi fiscali. In particolare, prevede l’abbattimento del 30% del canone su cui si paga l’Irpef, la detrazione del 5%, lo sconto del 30% sull’imposta di registro (divisa tra locatore e inquilino) e altre quote fiscali accessorie.

In entrambi i casi, il contratto di locazione deve essere obbligatoriamente redatto in forma scritta, pena la sua nullità. Questo perché, i documenti compilati irregolarmente e non registrati presso l’Agenzia delle Entrate, non possono essere considerati validi.

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